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Condizioni generali di vendita

1. Contratto e oggetto della fornitura.

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicano ad ogni vendita di prodotti (“Prodotti”) di Airplast S.r.l. (“Airplast ”) a qualsiasi cliente (“Cliente”) acquirente del prodotto direttamente da Airplast. Il Cliente a cui si applicano le presenti condizioni potrà pertanto essere sia un installatore/rivenditore (BTB), sia un cliente finale (BTC) che acquista direttamente da Airplast. L’eventuale “Utente finale” che acquista da un Cliente Airplast risulta coinvolto nella presente garanzia solo se a propria volta il Cliente vi rientra, rivolgendosi direttamente allo stesso.
1.2 Le presenti CGV sono parte integrante e sostanziale di qualsiasi contratto di vendita di Prodotti (“Contratto”). In caso di contrasto e/o divergenza, i termini e le condizioni speciali del singolo Contratto prevarranno sulle presenti CGV.
1.3 Airplast prenderà in considerazione i soli ordini trasmessi dal cliente a mezzo email.
Ogni Contratto entrerà in vigore fra le parti con la ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine di Airplast, o di altra espressa accettazione scritta di Airplast della proposta del Cliente. Resta salva la possibilità per Airplast di richiedere al cliente la sottoscrizione della conferma d’ordine per accettazione: in tal caso l’accettazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sottoscrizione ed il contratto dovrà intendersi concluso al momento del ricevimento del documento sottoscritto da parte di Airplast. Solo successivamente al perfezionamento del contratto, verrà prodotto e spedito il materiale.
1.4 Le condizioni generali di qualsiasi natura, apposte e/o inserite nei moduli d’ordine e/o altri documenti trasmessi dal Cliente a Airplast, e/o resi conoscibili a quest’ultima in qualsiasi altro modo (e.g. sul proprio sito Web) non si applicheranno, restando inteso che eventuali termini e/o condizioni speciali diversi dalle presenti CGV saranno vincolanti solo previa accettazione scritta di Airplast.

2. Luogo e termini di consegna dei Prodotti.

2.1 Il luogo e i termini di consegna dei Prodotti saranno indicati nel modello d’ordine/Contratto sulla base del termine Incoterms 2020 ivi indicato.
In caso di invio da parte del Cliente di più ordini, essi saranno evasi in un’unica spedizione ove possibile.
2.2 I Prodotti saranno consegnati nelle date indicate nel relativo Contratto, restando comunque inteso che Airplast non potrà considerarsi inadempiente qualora i Prodotti siano consegnati entro 8 giorni dalla data di consegna convenuta.

3. Prezzo e pagamenti.

3.1 I termini di pagamento sono quelli indicati di volta in volta nelle singole conferme d’ordine. Se non diversamente regolato nel relativo Contratto, i prezzi dei Prodotti indicati in qualsiasi offerta, conferma d’ordine e/o comunicazione di Airplast dovranno essere intesi come:
(i) espressi in euro (€);
(ii) al netto di tasse, dazi doganali, costi di trasporto, commissioni bancarie e/o qualsiasi altra spesa accessoria che sarà addebitata separatamente.
3.2 Impregiudicato ogni altro diverso diritto o strumento previsto dalle presenti CGV o dalla legge, Airplast avrà facoltà di sospendere la consegna dei Prodotti qualora: (a) le condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Cliente mettano in pericolo il relativo pagamento; (b) il Cliente non provveda al puntuale pagamento di Prodotti in precedenza forniti da Airplast, anche nell’ambito un diverso Contratto, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e/o alla prestazione da parte del Cliente di idonee garanzie a tale riguardo.
3.3 Tutti i pagamenti dovuti a Airplast dovranno essere effettuati nelle modalità indicate nella fattura relativa al singolo Contratto.
3.4 Impregiudicato ogni diverso diritto o rimedio, inclusa la risoluzione di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c., su qualsiasi importo dovuto in forza di un Contratto che è pagato in ritardo, matureranno interessi di mora ai sensi del D. lgs n. 231/2002.
3.5 Tutte le fotografie, descrizioni e/o diciture dei prodotti elencati nei cataloghi e nei listini devono intendersi meramente indicative. Pertanto, esse potranno subire modifiche in relazione alla forme, ai colori e alle dimensioni.
I beni vengono ceduti con riserva di proprietà di cui gli artt.1523 e seguenti del codice civile. La parte acquirente pertanto acquista la piena proprietà dei beni soltanto ad avvenuto integrale pagamento degli stessi.

4. Consegne / trasporti / passaggio del rischio.

La data di spedizione come indicata nella conferma d’ordine è meramente indicativa.
Non potrà essere applicata a Airplast alcuna penale per i ritardi nella consegna dei materiali.
Tutti i materiali, salvo diverso accordo sottoscritto, sono consegnati franco magazzino dall’unità produttiva Airplast. Gli eventuali costi di trasporto e/o spedizione sono pertanto a carico del cliente.
La consegna dei materiali al cliente o al trasportatore determina il passaggio del rischio a carico del cliente, anche se il trasporto è curato dall’azienda stessa. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente e sono quindi a suo carico eventuali avarie e ammacchi verificatisi durante il trasporto.
Nel caso in cui il materiale spedito finisse in giacenza presso il trasportatore, trascorsi 7 giorni senza aver ricevuto istruzioni per lo svincolo della spedizione da parte del cliente, verranno addebitate le spese di gestione secondo le tariffe vigenti.

5. Garanzia.

5.1 Airplast garantisce che i Prodotti forniti nell’ambito di qualsiasi Contratto saranno nuovi ed esenti da vizi nella progettazione, materiali e lavorazione per un periodo di 12 mesi (24 mesi  per il cliente finale (BTC)) dalla data di relativa consegna al Cliente, o diverso periodo più lungo che dovesse essere concordato per iscritto tra le Parti o indicato sul prodotto stesso o nelle schede tecniche (“Periodo di Garanzia”).
5.2 Se le contestazioni sollevate dal Cliente durante il Periodo di Garanzia sono oggettive e accettate da Airplast, che non potrà negare tale accettazione senza ragioni, quest’ultima dovrà provvedere al rimborso o alla sostituzione del/i Prodotto/i difettosi, con consegna al Cliente dei Prodotti sostitutivi, entro il termine più breve ragionevolmente possibile dalla data di accettazione della contestazione.
Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove Airplast abbia la possibilità di verificare la sussistenza dei pretesi difetti contestati dal Cliente.
I presenti obblighi di garanzia di Airplast s’intendono integralmente adempiuti con il rimborso o la sostituzione del Prodotto difettoso, senza altri oneri od obblighi a carico di quest’ultima.
5.3 Il Cliente dovrà esaminare tutti i Prodotti al momento della relativa consegna.
A pena di decadenza dalla garanzia, ogni mancanza, danno, difetto o altra non-conformità dei Prodotti dovrà essere comunicata per iscritto, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di relativa consegna o, qualora si tratti di difetti occulti, dalla data della relativa scoperta.
Tale comunicazione dovrà contenere una dettagliata descrizione dei pretesi difetti ed alla stessa andranno allegati i documenti, le fotografie o i materiali a supporto.
Anche qualora la merce sia imballata al momento della consegna, rimane a carico del cliente l’onere di controllare i materiali ricevuti e di comunicare all’azienda per iscritto, entro i limiti stabiliti di cui sopra, le contestazioni.
In ogni caso dovrà sempre essere firmata la lettera di vettura del corriere, indicando, se presente, il tipo di danno (scatola danneggiata, cartone bagnato, bancale sballato, ecc..).
Qualora questo tipo di procedura non venisse rispettata, Airplast si riserva il diritto di non effettuare la restituzione e/o il risarcimento di eventuali danni e tutte le spese di reso del materiale verranno addebitate al cliente.
Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento alla quale il reclamo si riferisce.
Non si accettano resi di materiale se non autorizzati da Airplast. Pertanto, in caso contrario essi verranno respinti al momento dello scarico e ritorneranno al mittente.
Qualora venga autorizzato il reso, Airplast si riserva di stornare una tariffa per la sostituzione dell’imballaggio e la gestione reso.
5.4 Airplast non è responsabile e la garanzia non si applica a difetti dei Prodotti causati o derivanti da:
(i) ordinaria usura, logorio e/o corrosione;
(ii) interventi, riparazioni, alterazioni e/o modifiche dei Prodotti attuati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Airplast;
(iii) deposito e/o custodia in luogo non idoneo;
(iv) impiego improprio o utilizzo in condizioni più severe di quelle per cui il relativo Prodotto era progettato o costruito;
(v) errata installazione e avviamento (salvo quanto previsto al punto 5.6), movimentazione o scorretta manutenzione da parte del Cliente o di terzi.
Airplast sarà in ogni caso sollevata dagli obblighi di garanzia qui previsti qualora il Cliente non provveda al regolare pagamento del prezzo dovuto in forza del Contratto di Vendita/ordine.
5.5 Il Cliente dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per l’esercizio della propria attività.
Airplast non potrà essere in alcun modo considerata responsabile per:

-  l’installazione incompleta e l’avviamento (salvo quanto previsto al punto 5.6);

- impianti elettrici ed idraulici non rispondenti alle norme in vigore che disciplinano il settore;

- errato dimensionamento del prodotto rispetto all’uso al quale è destinato;

- la cattiva manutenzione dell’apparecchio o dell’impianto a esso allacciato;

- per i danni da trasporto o movimentazione non contestati all’atto della consegna;

- per la trascuratezza o l’uso improprio;

- per l’alimentazione elettrica istantanea o continuativa al di fuori dei valori di targa dell’apparecchio;

- per urti o caduta di corpi estranei;

- per la manipolazione o i danni effettuati da personale non autorizzato

- per il mancato utilizzo dei ricambi originali da parte del Cliente o di terzi;

- per i danni da agenti atmosferici ovvero causati da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura (comunque non riconducibili a difetti di fabbricazione del prodotto)

- per atti vandalici in genere.
La garanzia non comprende: le opere murarie; i componenti elettrici ed elettronici, eventuali ponteggi o strutture necessarie per garantire l’accessibilità degli apparecchi così come ogni richiesta di sopralluogo per verifiche applicative.
Tutte le prestazioni effettuate ed i materiali forniti per il Servizio di assistenza Post-Vendita a seguito di richieste di intervento che non dovessero risultare coperte da garanzia saranno fatturate al richiedente e dovranno essere pagate sulla base delle tariffe vigenti.

 

6. Primo Avviamento e Garanzia convenzionale per gli impianti VMC (ventilazione meccanica controllata)

6.1 Per i prodotti appartenenti alla categoria degli impianti VMC (di seguito “Impianto VMC”), Airplast mette a disposizione del Cliente, un servizio di Primo Avviamento che può essere acquistato solo contestualmente all’acquisto dell’impianto stesso, dietro corresponsione di una tariffa correlata al tipo di impianto ed esplicitata nell’offerta economica formulata da Airplast.

6.2 Il Servizio di Primo Avviamento viene erogato da Airplast attraverso i propri Centri Tecnici Autorizzati (CAT) e consente al Cliente di usufruire di una garanzia convenzionale aggiuntiva sull’impianto VMC, della durata  di 24 mesi a decorrere dalla data di avviamento dello stesso, accuratamente registrata sul Modulo di Registrazione Primo Avviamento dell’Unità Ventilante, scaricabile dal sito di Airplast, ad opera del CAT.

6.3 Per richiedere il Primo Avviamento, il Cliente è tenuto a compilare sotto la propria responsabilità, l’apposito Modulo di Richiesta di Primo Avviamento, scaricabile dal sito di Airplast, in ogni sua parte, firmarlo ed inviarlo all’indirizzo: supporto.tecnico@airplast.it.

6.4 Durante la visita, il Cliente ha l’obbligo di garantire l’accesso alle parti dell’impianto da avviare in condizioni di sicurezza. Prima della visita, il Cliente dovrà, pertanto, informare il CAT, anche tramite Airplast, di eventuali difficoltà e quindi attivarsi per eliminarle, assicurando il relativo accesso al CAT. Qualora ciò comporti dei costi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda necessario a tal fine l’impiego di macchine, mezzi di sollevamento, piattaforme o strutture simili) gli stessi non saranno a carico di Airplast e pertanto la loro realizzazione sarà di totale responsabilità del Cliente. Nel caso in cui, per le ragioni indicate l’impianto VMC non sia accessibile, il CAT non sarà tenuto ad effettuare il primo avviamento e la garanzia convenzionale non potrà trovare applicazione.

6.5 Al termine delle operazioni di Primo Avviamento, il CAT provvederà a compilare il Modulo di Registrazione Primo Avviamento Unità Ventilante, indicando l’esito del primo avviamento e ne rilascia copia all’utente finale; il CAT provvederà, altresì, ad inviare copia del Modulo di Registrazione al all’indirizzo di Airplast supporto.tecnico@airplast.it e al Cliente entro 48 ore dalla sottoscrizione.

6.6 In caso di esito positivo del Primo Avviamento, Airplast riconoscerà esclusivamente al Cliente una garanzia convenzionale della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di primo avviamento dell’impianto; in caso di esito negativo, non sarà riconosciuta ed erogata la garanzia convenzionale aggiuntiva.

6.7 Airplast non assume alcun obbligo diretto nei confronti dell’utente finale, il quale potrà far valere i propri diritti esclusivamente nei confronti del soggetto che ha effettuato la vendita nei suoi confronti.

Nel caso in cui il Cliente di Airplast non commercializzi direttamente l’impianto VMC all’utente finale, ma si avvalga di installatori terzi, egli dovrà informare tali soggetti dell’obbligo di contattarlo tempestivamente qualora ricevano richieste di intervento da parte dell’utente finale, al fine di consentire al Cliente di avanzare nei confronti di Airplast apposita richiesta di intervento.

6.8 È responsabilità esclusiva del Cliente di Airplast:

- richiedere il primo avviamento compilando l’apposito “Modulo di Richiesta di Primo Avviamento” scaricabile dall’apposita sezione del sito di Airplast;

- garantire l’accesso alle parti dell’impianto VMC da avviare in condizioni di sicurezza;

- aprire la pratica di assistenza (scrivendo all’indirizzo email supporto.tecnico@airplast.it).

Qualora il primo avviamento non venga effettuato, la garanzia decorrerà dalla data di consegna, così come previsto al punto 5 .

6.9 Per la richiesta di intervento entro le condizioni di garanzia convenzionale, è necessario che il Cliente contatti Airplast (scrivendo all’indirizzo supporto.tecnico@aitplast.it) rendendo disponibile il “Modulo di Registrazione Primo Avviamento Unità Ventilante”.

6.10  La garanzia convenzionale sarà riconosciuta esclusivamente se:

  • Il Cliente ha corrisposto il relativo prezzo ad Airplast;
  • L’avviamento è stato effettuato da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato da Airplast (CAT autorizzato);
  • È stato compilato, sottoscritto ed inviato all’indirizzo email supporto.tecnico@airplast.it, entro 48 ore dalla data di sottoscrizione, il “Modulo Registrazione Primo Avviamento Unità Ventilante da parte di Centro Autorizzato Airplast S.r.l.”, contenente tutte le informazioni sull’impianto VMC, sul Cliente, sul CAT autorizzato, sull’installatore e sull’utente finale ove l’impianto è stato installato ed avviato, con le relative sottoscrizioni.

6.11 Alla presente garanzia convenzionale si applicano tutte le limitazioni indicate ai punti precedenti del presente articolo, salvo i punti connessi all’avviamento.

  

7. Limitazione di responsabilità.

7.1 Ferme le obbligazioni previste dal precedente articolo 5 e l’obbligo di Airplast di rimborsare o sostituire qualsiasi Prodotto difettoso nei termini ivi previsti, se non diversamente previsto da norme imperative non derogabili convenzionalmente, Airplast non sarà mai responsabile in qualsiasi maniera per:
(a) danni indiretti, consequenziali, incidentali o punitivi, così come per i danni derivanti da pretese perdite finanziarie o economiche subite dal Cliente o da terze parti;
(b) perdite di produzione, perdite di guadagni o perdite di dati e informazioni;
(c) l’interruzione dell’attività d’impresa o la sospensione della produzione industriale;
(d) costi o spese sopportati dal Cliente per qualsiasi attività non preventivamente autorizzata per iscritto da Airplast, che derivino o siano comunque imputabili alla vendita, consegna tardiva o mancata consegna, utilizzo o mancato utilizzo dei Prodotti.
7.2 In deroga a qualsiasi diversa disposizione delle presenti CGV, la responsabilità complessiva massima di Airplast in base a qualsiasi Contratto sarà limitata e non potrà mai superare una soglia pari al 100% del prezzo dovuto per i Prodotti da consegnare ai sensi del medesimo Contratto.
7.3 Le limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 6.1 e 6.2 non si applicano nel caso di colpa grave o dolo di Airplast.

8. Diritti di proprietà intellettuale e industriale.

8.1 Airplast è e rimarrà la sola ed esclusiva titolare di (a) ogni e qualsivoglia diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, anche se non brevettabile, (b) del know-how relativo e/o derivante dai Prodotti o da qualsiasi miglioria dei Prodotti che Airplast dovesse sviluppare in cooperazione con il Cliente.
8.2 Queste CGV e/o qualsiasi Contratto non determinano il trasferimento dei diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a Prodotti dalla parte che ne è titolare al momento dell’inizio del relativo Contratto (“Parte Titolare”) all’altra parte, e quest’ultima non avrà in ogni caso titolo per fabbricare, o far fabbricare da terzi i medesimi Prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Titolare.
Qualunque uso di tali diritti dovrà essere regolato da un separato contratto di licenza, nei termini che saranno concordati dalle parti.

9. Risoluzione.

9.1 Airplast avrà facoltà di risolvere immediatamente qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV e di sospendere qualunque consegna in corso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui il Cliente (a) non paghi il prezzo dei Prodotti nei termini convenuti (anche qualora il relativo pagamento sia dovuto in forza di diverso Contratto in essere con il medesimo Cliente) o (b) violi una qualsiasi delle seguenti clausole: 7.1 (diritti di proprietà industriale o intellettuale di Airplast), 9 (cessione).
9.2 Qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV s’intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Cliente (a) presenti istanza di fallimento in proprio o su richiesta di terzi, ovvero (b) sia sottoposto a qualsiasi procedura pre-fallimentare (come un concordato preventivo o la cessione di beni a beneficio dei creditori), liquidazione forzata, liquidazione volontaria o cessazione dell’attività.

10. Cessione.

Il Cliente non può cedere i diritti e gli obblighi a lui attribuiti da qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV, senza il preventivo consenso scritto di Airplast.

11. Forza Maggiore.

Airplast non sarà responsabile per il ritardato o mancato adempimento a qualsiasi obbligo previsto da qualunque Contratto regolato dalle presenti CGV in ragione di fatti che siano al di fuori del suo ragionevole controllo (“Evento di Forza Maggiore”).
Gli Eventi di Forza Maggiore comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendio, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori e/o vettori, forza maggiore, atti governativi o atti simili, validi o meno che siano, bug informatici, terremoti o altri eventi naturali, embarghi, eventi bellici o insurrezionali.

12. Rinunce.

La circostanza che Airplast non faccia valere qualsiasi disposizione delle presenti CGV o di un Contratto, non potrà essere intesa come implicita rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione, né impedirà a Airplast di pretenderne la puntuale e rigorosa osservanza in un successivo momento.

13. Clausola di salvaguardia.

L’invalidità di una qualsiasi disposizione delle presenti CGV per effetto di una legge o di un principio di diritto, non determinerà l’invalidità delle altre disposizioni qui previste, che resteranno valide e pienamente efficaci.

14. Legge applicabile e Disclaimer.

14.1.Queste CGV, qualunque Contratto e qualsiasi vendita e/o fornitura di Prodotti effettuata da Airplast in tale ambito sono regolate, e dovranno essere interpretate secondo il diritto italiano.
14. 2. La società Airplast si limita all’attività di vendita dei prodotti richiesti dall’acquirente (installatore o rivenditore), non svolgendo alcuna attività relativa all’installazione degli apparecchi, che resta di competenza e responsabilità esclusiva dell’installatore o del Cliente.
Eventuali documenti che Airplast dovesse trasmettere al Cliente assieme all’offerta, come disegni o altra documentazione tecnica relativa al bene oggetto di acquisto, hanno carattere puramente indicativo. AIRPLAST non si assume, pertanto, alcuna responsabilità né garanzia per l’eventuale errato dimensionamento del prodotto.

15. Giurisdizione esclusiva.

Tutte le liti, controversie o contestazioni derivanti da, o in relazione a un Contratto regolato dalle presenti CGV e/o a qualsiasi vendita o fornitura di Prodotti saranno attribuite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Vicenza (Italia).
* * *
Nel sottoscrivere/accettare le presenti CGV, il Cliente dichiara e conferma di aver letto
con attenzione e di approvare espressamente le seguenti clausole:
3.2 Diritto di Airplast di sospendere la consegna dei Prodotti;
5.3 Termine per contestare difetti e perdita della garanzia;
5.4 Esclusioni della garanzia;
5.5 Limiti della garanzia;

6. Primo Avviamento e Garanzia convenzionale per gli impianti VMC;
7.1 Limitazione della responsabilità di Airplast:
7.2 Responsabilità massima di Airplast;
8.2 Limiti nell’uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’altra parte;
9.1 Diritto di risoluzione di Airplast;
9.2 Condizione risolutiva;
10. Cessione;
11. Forza maggiore;
12. Rinunce;
14. Legge applicabile e Disclaimer;
15. Giurisdizione esclusiva.